domenica 28 marzo 2010

SI E' COSTITUITO IL GRUPPO DEL MUGELLO

 
Martedì 16 a Borgo S.Lorenzo si è costituito il gruppo garanzia partecipata del Mugello.
 
Erano presenti i  produttori:
-Saverio Nannini   Via Ampinana 21  Vicchio . Produce orticole, frutta, olio....
-Sven Rho  Via Villore 205  Vicchio.   Produce marroni
-Emiliano Lascialfari  Fraz. Cornocchio Vivaio Lago Verde Barberino di Mugello. Produce ortaggi.
-Giovanni Maggiorelli- Vaglia.  Produce ortaggi
-Piero Puggioni   Az. Agr. Il Farnetino  Vicchio. Produce frutta ortaggi marroni cereali legumi, pasta..
-Francesco Boldrini  Loc. Il Monte Via di Paterno  Vicchio.  Olio e ospitalità rurale.
 
Per i consumatori:
Rossella Mori   GAS  Vicchio
Natalia Marcuzzi  GAS  S.Piero
Alessandra Alleva   GAS S.Piero
Davide Mugnaini   Molino a gas  (Molin del Piano)
 
E' stato un primo incontro per conoscersi e aggiornarsi sul progetto garanzia partecipata. I produttori, alcuni con certificazione di terza parte, altri autocertificati, si sono tutti dichiarati interessati e disposti ad impegnarsi sul progetto con la collaborazione dei consumatori della zona.
Si è deciso di reincontrarsi il 28/4 nella stessa sede per un decidere un calendario delle visite aziendali e le caratteristiche di quest'ultime.

mercoledì 17 marzo 2010

23 marzo. Incontro su GARANZIA PARTECIPATA nel Chianti senese

 
Agli agricoltori bio del Chianti senese--- Siena
Ai consumatori interessati singoli o organizzati in GAS

ASCI-Toscana, Coordinamento Toscano Produttori Bio, e ass.La Fierucola per il 2010 hanno deciso di avviare un percorso sperimentale di certificazione partecipata su scala regionale per gli agricoltori che utilizzano metodi di produzione bio. Si tratta di un sistema di garanzia per il consumatore (e i produttori) utilizzato in Europa e nel mondo soprattutto per le piccole aziende che fanno vendita diretta.

In estrema sintesi la verifica aziendale verrà effettuata da un gruppo locale misto di agricoltori e consumatori che vivono e lavorano nella stessa zona del produttore in questione. Durante la visita che avverrà secondo i criteri e le modalità che deciderà ciascun gruppo locale, verrà compilata una griglia di valutazione da consegnare al gruppo di coordinamento del progetto. Attualmente il gruppo di coordinamento sta elaborando i criteri che saranno presenti nelle griglie di valutazione, a partire dagli standard minimi previsti da IFOAM per l’agricoltura bio.

I vantaggi che la certificazione di questo tipo presenta sono molti e importanti:
- Per i produttori- forte diminuzione dei costi certificazione
- Verifica aziendale che si svolge fra pari e con la presenza attiva dei consumatori
che possono eventualmente essere interessati all’acquisto delle produzioni.
I problemi di ciascuna azienda saranno condivisi e sarà più facile trovare le soluzioni .
Per ciascuna azienda sarà più facile stabilire nuove relazioni e avviare momenti informativi con i consumatori. Miglioreranno i rapporti e le conoscenze fra i produttori di una data zona.
Sarà possibile per i produttori del gruppo creare momenti di aggiornamento professionale su metodiche di produzione, trattamenti, reperimento di sementi e quant’altro.

-Per i consumatori- Sarà più facile entrare in relazione con i produttori, approfondire i contatti esistenti e crearne di nuovi
- Saranno più comprensibili i problemi e i costi legati alla produzione.
- Potranno più facilmente avviare con i produttori accordi di produzione.
- Riguardo ai prezzi sarà possibile avviare con i produttori verifiche e analisi direttamente alla produzione.

In generale poi per entrambi soggetti coinvolti, le relazioni che si avviano possono facilitare lo sviluppo di altreconomie legate ai concetti di solidarietà e sostenibilità.
L' incontro per la formazione del gruppo locale si terrà il 23 marzo, ore 17 da Gigliola e Giovanni Menchetti – Apicoltura Palazzetto – Casole d'Elsa tel 0577948401.
Gli interessati sono pregati di confermare la loro presenza entro il 20 marzo.
Si prega di far girare questo avviso anche tra i produttori bio non certificati e che ritenete possano essere interessati all'iniziativa.

Contiamo anche sulla vostra presenza. Grazie per l’attenzione.

Info.
Gigliola Freschi 0577948401 giovanni.menchetti@alice.it
Francesca Galassini 3207749047 frencisgalassini@yahoo.it
Duccio Fontani 3393679928 duccio2002@libero.it

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venerdì 12 marzo 2010

Incontro di domenica 7 marzo


Domenica 7 marzo ci siamo visti in un piccolo gruppo per avviare il lavoro che definirà nel corso di questo anno i regolamenti alla base di questo progetto di garanzia partecipata.
E’ il caso di sottolineare che si tratta di un progetto che prevede una fase sperimentale, quindi ci saranno sicuramente aggiustamenti e adattamenti in corso d’opera.
Il cambiamento del nome del progetto da certificazione a garanzia partecipata è un primo esempio di questo modo di procedere.

Il documento di IFOAM Partecipatory Guarantee Systems Guidelines (how PGS can develop and function) illustra chiaramente quali sono gli elementi alla base di un PGS e nella discussione si è seguito quella traccia.




  1. Si attribuisce il PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITA’ COLLETTIVA alla partecipazione di produttori e consumatori nella procedura di garanzia di un metodo di produzione tramite meccanismi TRASPARENTI e CREDIBILI.



  1. Esiste una CONDIVISIONE fra i partecipanti al progetto delle MOTIVAZIONI di fondo: equità e giustizia, promozione dei valori comunitari locali, riduzione burocrazia e costi.



  1. Si adottano o si costruiscono ex novo i:
1 - DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
2 – CRITERI DI AMMISSIONE per i produttori
3 - Una DOCUMENTAZIONE cartacea ridotta
4- Si organizza e struttura il RUOLO dei CONSUMATORI

Dati per acquisiti i punti A e B si è deciso per il punto C1 al momento di considerare per validi gli standard europei di legge per l’agricoltura bio come requisiti minimi per le varie produzioni e nel corso dell’anno valutare la possibilità di modificarli studiando i regolamenti di altre associazioni italiane e straniere che hanno costituito dei PGS.
Per il punto C2 si sono al momento individuati i seguenti punti fondanti per l’accesso al sistema:
a)-prevalenza sostanziale di vendita diretta nei mercati locali o ai consumatori organizzati o meno nei GAS. La vendita in azienda o ai GAS di prodotti di altri produttori tal quali o trasformati deve essere dichiarata e verificabile dal consumatore in tutti i casi.
b)- questo sistema di garanzia si applica ai piccoli produttori singoli o a dimensione familiare. Sono accettate anche forme associative che conducono comunque una singola unità produttiva con le caratteristiche di cui al punto precedente.
c)- tutta l’unità produttiva e la sua intera produzione devono entrare nel sistema di garanzia.

Al punto C3 si prevede che la documentazione cartacea comunque ridotta dovrà comprendere:
a)- standard produttivi di riferimento
b)- dati aziendali a cura del produttore (superfici con rif. catastali, produzioni per l’annata in corso, concimazioni, trattamenti, irrigazione…),anche attraverso la compilazione del quaderno di campagna.
c)- MANUALE OPERATIVO del PGS che definisca la procedura per la visita annuale del produttore, ruoli e responsabilità dei vari soggetti (C4), conseguenze chiare e definite per i trasgressori,
caratteristiche e gestione di un eventuale marchio, definizione dei costi del sistema.
I suddetti punti sono stati solo enumerati e costituiranno argomento dei prossimi incontri.

Al punto C4 è stato sottolineato che la presenza dei consumatori nel sistema permetterà di avviare anche altre attività (osservatorio sui prezzi, accordi di produzione, etc.) decise dai gruppi locali.

mercoledì 10 marzo 2010

Approvazione del Ddl 'recante norme per “la valorizzazione dei prodotti agricoli provenienti da filiera corta e di qualità”

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/farmer_market/index.html
  
SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI PROVENIENTI DA FILIERA CORTA E DI QUALITÀ.


SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI PROVENIENTI DA FILIERA CORTA E DI QUALITÀ.
ART. 1
(Finalità)
1. La presente legge, ferme restando le norme in materia di sicurezza alimentare, definisce i principi fondamentali in materia di mercati agricoli riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, promuove la domanda e l’offerta dei prodotti agricoli a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e dei prodotti agricoli di qualità, nonché lo sviluppo locale e una migliore conoscenza delle caratteristiche dei processi di trasformazione e delle tradizioni produttive e persegue i seguenti obiettivi:
a) stabilire i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione dei mercati agricoli riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli, anche in riferimento alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, alla sicurezza alimentare, alla tracciabilità dei prodotti agricoli e del percorso chilometrico, con preferenza dei prodotti agricoli che abbiano un legame con il territorio di produzione;
b) promuovere la conoscenza e il consumo di prodotti agricoli ottenuti nel rispetto dell’ambiente o legati alla tradizione e alla cultura rurale;
c) incentivare, a mezzo delle attività delle pubbliche amministrazioni competenti, la diffusione e il successo dei mercati agricoli di vendita diretta nell’interesse dei consumatori finali.
ART. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per ‘imprenditore agricolo’, gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese;
b) per ‘mercato agricolo di vendita diretta’, le aree pubbliche o private destinate all’esercizio dell’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dei soli imprenditori agricoli;
c) per ‘disciplinare di mercato’, il documento che regola le modalità di vendita del mercato agricolo di vendita diretta;
d) per ‘prodotti agricoli a chilometro zero’, i prodotti agricoli provenienti da areali di produzione appartenenti all’ambito regionale in cui è ubicato il mercato agricolo di vendita diretta situati ad una distanza non superiore a 50 chilometri dal luogo in cui è effettuata la vendita ovvero ove è ubicato il mercato;
e) per ‘prodotti di qualità’, i prodotti agricoli di cui sia dichiarata la qualità ai sensi della normativa comunitaria.
ART. 3
(Riserva degli spazi per la vendita dei prodotti agricoli a chilometro zero provenienti da filiera corta e dei prodotti di qualità)
1. I comuni, fatte salve le disposizioni emanate dalle regioni, riservano agli imprenditori agricoli, esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati agricoli al dettaglio situati in aree pubbliche.
2. Al fine di favorire l’acquisto e il consumo di prodotti agricoli a chilometro zero provenienti da filiera corta e di prodotti di qualità nonché di assicurare un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e sulle specificità dei prodotti stessi, le strutture commerciali possono riservare alla vendita di tali prodotti almeno il 30 per cento della superficie totale.
3. La vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, non è soggetta alla comunicazione di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
ART. 4
(Agevolazioni in materia edilizia)
1. Le regioni possono prevedere una riduzione del 50 per cento del contributo per il rilascio del permesso di costruire o di altri atti autorizzatori o concessori in materia di edilizia o urbanistica per le grandi strutture di vendita e per i centri commerciali nei quali si esercita anche la vendita di prodotti agricoli e che, all’atto della richiesta, si impegnano a porre in vendita prodotti agricoli a chilometro zero provenienti da filiera corta e prodotti di qualità in misura non inferiore, in termini di valore, al 30 per cento delle produzioni agricole complessivamente acquistate su base annua.
2. La violazione dell’impegno di cui al comma 1 nei cinque anni successivi al provvedimento di accoglimento della richiesta, comporta il pagamento integrale del contributo con un tasso di interesse superiore di due punti a quello legale decorrente dalla data di concessione delle agevolazioni previste dal medesimo comma 1.
ART. 5
(Condizioni per la vendita nei mercati agricoli di vendita diretta)
1. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati agricoli definiti all’articolo 2, gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese che rispettino le seguenti condizioni:
a) vendita nei mercati agricoli di vendita diretta di prodotti agricoli ottenuti in Italia provenienti dalla propria azienda o, nel caso di impresa in forma societaria, dall’azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli di provenienza extra-aziendale nel rispetto del limite della prevalenza di cui all’articolo 2135 del codice civile;
b) possesso di documentazione, anche fiscale e contabile, idonea a comprovare la provenienza dei prodotti agricoli posti in vendita come stabilito nella lettera a) e a consentire lo svolgimento dell’attività di controllo di cui all’articolo 6.
2. L’attività di vendita all’interno dei mercati agricoli di vendita diretta è esercitata dai titolari dell’impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, di società di persone o società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, dai relativi familiari coadiuvanti, dal personale dipendente di ciascuna impresa, nonché da società di servizi specificamente incaricate.
3. Non possono esercitare l’attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell’espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
ART. 6
(Istituzione di mercati agricoli di vendita diretta)
1. I comuni, anche consorziati o associati, possono istituire i mercati agricoli di vendita diretta che soddisfano gli standard di cui alla presente legge. Nel rispetto dei medesimi standard, i mercati agricoli possono essere costituiti anche su iniziativa degli imprenditori singoli, associati o attraverso le loro associazioni di categoria previa presentazione di una dichiarazione di inizio attività, contenente l’impegno al rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, e del disciplinare di mercato di cui all’articolo 2 della presente legge. Il mercato agricolo può iniziare ad operare decorsi trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte del comune nel cui territorio è situato il mercato agricolo e la gestione dello stesso può essere demandata a società specificamente incaricate.
2. I comuni danno comunicazione dell’istituzione dei mercati agricoli di vendita diretta agli assessorati all’agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le regioni, con cadenza semestrale, comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i dati relativi alla istituzione dei mercati agricoli di vendita diretta.
4. L’esercizio dell’attività di vendita all’interno dei mercati agricoli di vendita diretta, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dall’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non è assoggettato alla disciplina sul commercio.
5. Il mercato agricolo di vendita diretta è soggetto all’attività di controllo del comune nel cui ambito territoriale ha sede, nonché del Corpo forestale dello Stato e degli altri organi di polizia. L’attività di controllo è finalizzata ad accertare il rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e del disciplinare di mercato, e, in caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, può essere disposta la chiusura del mercato.
ART. 7
(Modalità di vendita e qualità dei prodotti agricoli)
1. Nei mercati agricoli di vendita diretta conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento n. 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti, sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti agricoli e con l’indicazione del luogo di origine territoriale e dell’impresa produttrice.
ART. 8
(Attività consentite nei mercati agricoli di vendita diretta)
1. All’interno dei mercati agricoli di vendita diretta è ammesso l’esercizio dell’attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.
ART. 9
(Attività di informazione)
1. I comuni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell’ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, promuovono azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli posti in vendita nei mercati agricoli di vendita diretta.
ART. 10
(Monitoraggio)
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, effettua, nell’ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, un monitoraggio annuale dei mercati agricoli di vendita diretta.
ART. 11
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto compatibili con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
ART. 12
(Clausola d’invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.